Con il termine terre e rocce da scavo si fa riferimento al suolo scavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera tra cui:
-scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
-perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
-opere infrastrutturali in generale (galleria, strade, ecc.);
-rimozione e livellamento di opere in terra.
A seconda della loro caratterizzazione, provenienza e destinazione si applicano regimi normativi diversi:
- Art.185 c.1 lett. c) D. Lgs 152/2006 : terre e rocce allo stato naturale riutilizzate nello stesso sito di produzione
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DPR 120/17: terre e rocce da scavo che hanno requisiti tali da poter essere trattati come sottoprodotti e che, in quanto tali, possono essere riutilizzate nell’ambito della stessa opera per la quale sono state generate, di una diversa opera – in sostituzione dei materiali di cava – o in processi produttivi. Il riutilizzo in impianti industriali è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione sia orientato alla produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce e ne comporti la sostanziale modifica chimico-fisica
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D. Lgs 152/2006 parte IV: terre e rocce da scavo che, non rientrando in nessuna delle categorie di cui sopra devono essere smaltite come rifiuti.
La disciplina delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto contenuta nel DPR 13 giugno 2017 n. 120 “Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo” detta tra l’altro le condizioni che devono essere rispettate affinchè le terre e rocce da scavo possano essere qualificate come sottoprodotto. Tra le principali
– che siano utilizzabili senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e, allo stesso tempo;
– che soddisfino i requisiti di qualità ambientale previsti ovvero non presentino concentrazioni di inquinanti superori ai limiti previsti nella Tab. 1 All. 5 Titolo V parte IV D.Lgs 152/06 con riferimento alla specifica destinazione d’uso del sito di produzione e del sito di destinazione (art. 10 c.1).