Terre e rocce da scavo vengono prodotte durante le operazioni di sbancamento, fondazioni, trincee, lavori di consolidamento, trivellazioni, livellamenti di opere in terra e opere infrastrutturali. Rocce e terre da scavo non rientrano però nella categoria dei rifiuti inerti.
CLO.MA. SRL esegue analisi per la caratterizzazione di terre e rocce da scavo; può essere anche di supporto consulenziale prima, durante e successivamente all’espletamento delle attività su di un cantiere di scavo. In queste fasi supportiamo il cliente nel campionamento ,secondo norma UNI 10802, e nella scelta delle analisi in funzione delle caratteristiche del sito, della sua destinazione d’uso (agricolo, residenziale, industriale, …) e del prevedibile impiego dei materiali escavati.
Alle terre e rocce da scavo possono essere applicati regimi normativi diversi in relazione alla natura, alla provenienza e destinazione dei materiali.
Riutilizzo di terre e rocce da scavo in deroga alla disciplina dei rifiuti
Le terre e rocce da scavo possono essere gestite in deroga alla normativa sui rifiuti se vengono riutilizzate nello stesso luogo di produzione (Art.185 c.1 lett. D. Lgs 152/2006), o nel caso in cui vengano gestite come sottoprodotti (DPR 120/2017). Questi materiali possono quindi essere riutilizzati nell’ambito della medesima attività durante la quale sono stati generati o, ancora, nell’ambito di una diversa attività o in altri processi produttivi.
La caratterizzazione del materiale di scavo è necessaria per escludere qualsiasi possibilità di contaminazione con sostanze pericolose.
Il DPR 120/2017 definisce le analisi nel caso di grandi cantieri sottoposti a VIA/AIA: quantificazione di idrocarburi e metalli pesanti, contaminazioni riconducibili a fondi naturali e ad attività antropiche svolte nel sito o nelle sue vicinanze.
L’analisi dell’eluato da test di cessione (art. 9 del D.M. 5 febbraio 1998) viene effettuata nel caso in cui lo scavo interessi porzioni di materiale di riporto e dove necessario per garantire la tutela delle acque sotterranee.
Nel caso di opere sottoposte a VIA o AIA la norma prevede la presentazione di un Piano preliminare di utilizzo in sito che deve contenere: descrizione del sito di origine del materiale, piano di campionamento e analisi, elenco delle sostanze da ricercare.